A chi è rivolto
Chi proviene da altro Comune o dall'estero - Tutti coloro che effettuano il cambio di abitazione all'interno del Comune - Coloro che emigrano all'estero.
Nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica.
Chi proviene da altro Comune o dall'estero - Tutti coloro che effettuano il cambio di abitazione all'interno del Comune - Coloro che emigrano all'estero.
Dal 9 maggio 2012 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune e dall’estero – cambio di abitazione all’interno del Comune - emigrazione all’estero.
L’articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, come convertito con modificazioni dalla legge n° 35/2012, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.
Una importante novità riguarda la possibilità di effettuare le predette dichiarazioni anagrafiche tramite la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno (e resi disponibili anche su questa pagina), che sarà possibile inoltrare al Comune con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Se il cittadino straniero è di uno:
a) Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazioneindicata nell' allegato "A". (allegato disponibile in questa pagina)
b) Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato "B".(allegato disponibile in questa pagina)
Ai sensi della richiamata disposizione del D.P.R. n. 445/2000 e del Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), che definisce le modalità di inoltro telematico delle istanze, i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
1. direttamente all'ufficio anagrafe posto in Piazza Umberto I n° 1,
(orario di ricezione delle dichiarazioni: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e inoltre, il lunedì e il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00)
2. per raccomandata, indirizzata a: Comune di Tora e Piccilli - Ufficio Anagrafe Piazza Umberto I n°1 - 81044 - Tora e Piccilli (CE)
3. per fax al numero 0823924971
4. per via telematica (e-mail vincenzinadecesare@virgilio.it o tramite PEC all'indirizzo anagrafe@pec.comune.toraepiccilli.ce.it
Quest'ultima possibilità (punto 4) è consentita esclusivamente ad una delle seguenti condizioni:
a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b. che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque construmenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
c. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza con il richiedente. Inoltre se maggiorenni, devono anche sottoscrivere il modulo.
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Se il cittadino straniero è di uno:
a) Stato non appartenente all'Unione Europea, deve allegare la documentazioneindicata nell' allegato "A". (allegato disponibile in questa pagina)
b) Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell' allegato "B".(allegato disponibile in questa pagina)
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